| In generale il tirocinio si rivolge a giovani che stanno svolgendo un periodo di formazione o che hanno terminato il ciclo di studio.
L'art. 7 D. M. 142 definisce chiaramente chi sono i beneficiari degli stage e determina inoltre la
durata massima degli stage a seconda del tirocinante.
La legge non impone un limite minimo ma solo una durata
massima che varia da 4 mesi a 12 mesi, che non può essere superata se lo stage viene svolto all'interno della stessa azienda.
Non ci sono invece vincoli sul numero di stage che una persona può svolgere nel corso del suo percorso di studio.
Se nel progetto formativo la durata del tirocinio è inferiore a quella massima prevista dalla legge, è possibile chiedere una proroga dello stage all'ente formatore. Andranno in questo caso
rieseguite tutte le formalità previste per l'attivazione dello
stage.
Nel caso di assenza per maternità o per assolvimento degli obblighi militari il tirocinante può chiedere una momentanea interruzione dello stage e riprenderlo dopo la sospensione.
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