lunedì 6 febbraio 2012
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Progetto WOTIS realizzato grazie al contributo di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Regione ToscanaUnione Europea - Fondo Sociale Europeo
 
Por.Ob.3
FSE 2000 - 2006
Misura A2-A3
 
Il tirocinio: definizione
Il tirocinio in azienda costituisce la fase pratica della formazione individuale, finalizzata a far conoscere la realtà aziendale e far acquisire gli elementi applicativi di una specifica attività.
Negli ultimi anni anche in Italia si è assistito ad una rivalutazione della formazione caratterizzata dall'alternanza tra scuola e lavoro, esperienza già da tempo sviluppata in molti Paesi, anche per effetto degli accordi tra le parti sociali, come il Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 che dedica un apposito capitolo al tirocinio quale strumento che favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro.
Il tirocinio è un rapporto triangolare tra :
  • Tirocinante;
  • Azienda ospitante: pubblica o privata;
  • Ente promotore: Scuole, Enti di Formazione, Università, Regioni, Province, Comunità terapeutiche, Servizi di inserimento lavorativo per disabili, Cooperative.

L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione dove vengono esplicitate le modalità di svolgimento dello tirocinio e trasmette copia di tale convenzione agli Enti competenti. L'Ente Promotore ha, in seguito, funzioni di assistenza e garanzia.

I tirocini aziendali sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142 pubblicato sulla G.U. 108 del 12 maggio 1998, che chiarisce ambiti e modalità applicative della legge 196 del 24 Giugno 1997, ove parla (art.18) dei "tirocini formativi e di orientamento", che è la definizione "legale" dei tirocini per il nostro ordinamento.
La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attivazione di un tirocinio, chiarisce che la finalità è quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Il tirocinio, di qualunque tipologia, non si configura come rapporto di lavoro e pertanto non è in alcun modo retribuito. L'azienda di sua iniziativa può offrire al tirocinante una borsa di studio.
Sia il giovane in tirocinio che l'azienda ospitante possono interrompere il rapporto in qualunque momento senza obbligo tra le parti.

Al termine del tirocinio, nel caso di interesse reciproco a proseguire la collaborazione, possono essere utilizzati tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa (apprendistato, C.F.L., contratto a termine, ecc.) per instaurare un normale contratto di lavoro.

 

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