| La legge (D.P.R. del 23/7/98 n. 323 art. 12; D.M. 10/2/99 n. 34 e il D.L.: 25/3/98 n. 142 art. 9 c. 3) prevede che il periodo di tirocinio possa avere uno specifico valore all'interno del percorso di studi, denominato "credito formativo". Per essere considerato tale, il tirocinio dovrà essere qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi.
Il credito formativo permette allo studente dell'ultimo anno della scuola media superiore di ottenere un punteggio che si aggiunge al punteggio riportato nelle prove scritte ed orali dell'esame di maturità. Nelle Università la modalità secondo la quale viene convertita l'esperienza di tirocinio in punteggio di esame o laurea viene stabilita autonomamente da ogni Accademia.
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