Articolo 8 - Estendibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini
comunitari che effettuino esperienze professionali in
Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari in quanto
compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai
cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e
criteri e modalità da definire mediante decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Articolo 9 -
Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale sono stabilite:
- le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al
rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art.
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani
del mezzogiorno presso imprese di regione del centro e del
nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano,
quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e
l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi
dell'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli
oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitati nel caso in cui
i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture
individuate all'art. 2, comma 1, punto a), del presente
decreto;
- le modalità e le condizioni per la computabilità, ai
fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati
nei tirocini, purchè questi ultimi siano finalizzati
all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi
degli art. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti
prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento
e di formazione definiti all'interno di programmi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni
scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di
tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente
regolamento.
Articolo 10 -
Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i
commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché
l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
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