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Progetto WOTIS realizzato grazie al contributo di
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Por.Ob.3 FSE 2000 - 2006 Misura A2-A3 |
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Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 |
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Articolo 4 -
Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
- obbiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Articolo 5 -
Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia
della convenzione e di ciascun progetto formativo e di
orientamento alla regione, alla struttura territoriale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio in materia di ispezione nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli
organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 6 -
Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione
e orientamento, possono avere valore di credito formativo e,
ove debitamente certificato dalle strutture promotrici,
possono essere riportate nel curriculum dello studente o del
lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture
pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro.
Articolo 7 -
Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata
massima:
- non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano studenti che frequentano la scuola
secondaria;
- non superiore ai sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi
compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano allievi degli istituti professionali di
Stato, di corsi di formazione professionale, studenti
frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea,
anche nei diciotto mesi successivi al completamento della
formazione;
- non superiore a dodici mesi per gli studenti
universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi
di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o
corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari
anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi
al termine degli studi;
- non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1
dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, con
l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto
f);
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti
portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto
degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i
limiti massimi di durata indicati nel presente articolo,
ferme restando le procedure previste agli articoli 3,4, e 5.
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