| L'art. 8 del Decreto Ministeriale 142/98 prevede che gli stage possano essere effettuati sia da cittadini comunitari che da cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità.
Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari, l'art. 27 lettera f del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (G.U. 18 agosto 1998, n. 191, suppl. ord.), dispone che, al di fuori degli ingressi per lavoro contingentati annualmente, possono essere rilasciati dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato.
Allo scopo di ottenerne l'espresso parere positivo, occorre presentare al Ministero del Lavoro per il tramite della Direzione Provinciale del Lavoro la seguente documentazione:
- progetto in cui sia illustrata l'attività di addestramento, collegata allo svolgimento di lavoro subordinato (unità, paese di provenienza, attività, organizzazione, periodo formativo previsto con rapporto tra attività teorica e attività pratica)
- impegno a far rientrare il tirocinante al termine della formazione (sottoscritto anche dal tirocinante)
- assicurazione alla disponibilità di un alloggio (specificando la precisa ubicazione e consistenza)
- assicurazione che siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi (assicurazione
INAIL e assicurazione responsabilità civile).
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