sabato 4 settembre 2010
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Progetto WOTIS realizzato grazie al contributo di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Regione ToscanaUnione Europea - Fondo Sociale Europeo
 
Por.Ob.3
FSE 2000 - 2006
Misura A2-A3
 
Stage per disabili
L'art.7 del Decreto Ministeriale 142/98 alla lettera f) prevede che gli stage per soggetti portatori di handicap possano avere una durata fino a 24 mesi. Tali soggetti devono avere la prescritta documentazione medica che ne riconosce lo stato di handicap.

Lo stesso articolo alla lettera e) prevede che le persone svantaggiate (invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazione di difficoltà familiare) possano essere inserite in tirocini formativi per un massimo di 12 mesi.
Tali stage avranno la natura, le finalità e la regolamentazione consueta e quindi non potranno determinare al loro termine alcun tipo di instaurazione di rapporto di lavoro.

La Provincia inoltre, al fine di individuare il modo migliore per l'inserimento di lavoratori disabili, potrà stipulare con le aziende interessate apposite convenzioni che sono finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili, ma che possono prevedere un adeguato periodo di tirocinio formativo.
L'azienda deve peraltro tenere presente che questo tipo di convenzione determinerà, al termine del tirocinio, l'inserimento del disabile nell'organico aziendale.

 

Si possono attivare tre tipi di convenzione, a seconda delle caratteristiche del lavoratore disabile o al fine di effettuare un inserimento graduale dei disabili in azienda:

- convenzione di inserimento lavorativo ex art. 12 legge 68/99
- convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11 comma 4 legge 68/99
- convenzione di programma ex art.11 comma 1 legge 68/99

 

 

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