Al D.M. 142
è allegato un modello di
convenzione, che non è tuttavia vincolante e potrà quindi essere "personalizzato" in funzione delle
esigenze concordate tra ente promotore e azienda; gli obblighi richiamati nel modello citato sono comunque:
- garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell’ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l’andamento
del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- informare l’ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.
I limiti numerici imposti dalla legge
Il D.M. 142 art. 1 punto 3 impone dei limiti per l’attivazione contemporanea di tirocini che possono essere così riassunti:
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N° dipendenti a tempo indeterminato |
N° tirocini in contemporanea |
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Fino a 5 |
1 |
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Da 6 a 19 |
2 |
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Maggiore o uguale a 20 |
Massimo il 10% del n° dei dipendenti a tempo indeterminato |
Il numero massimo di tirocinanti è ovviamente una garanzia che lo strumento del tirocinio non assuma ruoli diversi da quelli previsti dalla normativa e dallo spirito del tirocinio stesso: inserire troppi tirocinanti vorrebbe dire non poterli seguire in modo adeguato.
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