sabato 4 settembre 2010
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Progetto WOTIS realizzato grazie al contributo di
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Regione ToscanaUnione Europea - Fondo Sociale Europeo
 
Por.Ob.3
FSE 2000 - 2006
Misura A2-A3
 
Obblighi previsti nelle convenzioni
Al D.M. 142 è allegato un modello di convenzione, che non è tuttavia vincolante e potrà quindi essere "personalizzato" in funzione delle esigenze concordate tra ente promotore e azienda; gli obblighi richiamati nel modello citato sono comunque:
  • garantire al tirocinante l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
     
  • rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
     
  • consentire al tutor dell’ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l’andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
     
  • informare l’ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

I limiti numerici imposti dalla legge

Il D.M. 142 art. 1 punto 3 impone dei limiti per l’attivazione contemporanea di tirocini che possono essere così riassunti:

N° dipendenti a tempo indeterminato  N° tirocini in contemporanea
Fino a 5 1
Da 6 a 19 2
Maggiore o uguale a 20 Massimo il 10% del n° dei dipendenti a tempo indeterminato

Il numero massimo di tirocinanti è ovviamente una garanzia che lo strumento del tirocinio non assuma ruoli diversi da quelli previsti dalla normativa e dallo spirito del tirocinio stesso: inserire troppi tirocinanti vorrebbe dire non poterli seguire in modo adeguato.

 

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